Statuto del C.D.U.

Art.1 Denominazione e sede legale

1. A norma dell’art.18 della Costituzione Italiana e degli artt.36, 37, 38 del Codice Civile è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro denominata:

“CIRCOLO DEI DIPENDENTI DELL’UNIVERSITA’ DI UDINE – A.S.D.”

2. L’associazione ha sede in Udine Via Larga n. 36. Il Consiglio direttivo potrà trasferire la sede purché a Udine, istituire sedi amministrative o secondarie, purché in Italia. L’associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale e anche all’estero.

3. Il presente statuto si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383 del 2000 e suo regolamento attuativo e viene redatto tenendo conto di quanto previsto dal D. Lgs. 460 del 1997.

4. L’Associazione può aderire al Coni o a qualsiasi Ente di promozione sportiva o sociale e ad associazioni e/o Federazioni nazionali a seconda della utilità o convenienza dell’adesione in relazione agli scopi sociali.


Art.2 Principi e scopi generali dell’Associazione

1. L’Associazione, fondata da un gruppo di dipendenti dell’Università di Udine, si propone di promuovere e favorire lo sviluppo e la diffusione di attività sportive quale strumento educativo, di maturazione personale e di impegno sociale e di favorire tutte le iniziative rivolte all’utilizzo del tempo libero dei soci e alla promozione sociale nel territorio. In particolare l’associazione promuove le attività sportive, agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ludiche anche attraverso la formazione e l‘avviamento alle competizioni, e l’utilizzo sociale del tempo libero.

2. L’Associazione può svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può gestire, promuovere e favorire manifestazioni sportive, può organizzare, promuovere e favorire incontri ludici, promuovere gite e incontri culturali, seminari, conferenze e corsi di studio di varia natura (di formazione, di perfezionamento, teorici e/o pratici, laboratori), promuove il turismo sia sportivo che culturale anche in collaborazione con altre Associazioni. L’Associazione può realizzare e gestire eventi, dibattiti e serate a tema, convegni e manifestazioni, collegati alle attività istituzionali. L’Associazione può organizzare, promuovere e favorire la produzione, pubblicazione e distribuzione di supporti e materiali, inclusi i libri, pubblicazioni periodiche ed audiovisivi, finalizzati al raggiungimento degli scopi del presente Statuto.

3. L’Associazione può dotarsi di strutture, attrezzature, strumenti e quant’altro sia ritenuto necessario e/o opportuno per la realizzazione dello scopo sociale. Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite nel rispetto della normativa fiscale e amministrativa in materia. L’Associazione può collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini, ai quali può anche affiliarsi o aderire. L’associazione potrà svolgere attività commerciali purché complementari e sussidiarie ai compiti istituzionali. L’Associazione, qualora sia consentito, può concedere in affitto, in parte o totalmente, le sue strutture mobili ed immobili, può vendere e/o somministrare prodotti di ogni tipo purché nel rispetto delle leggi vigenti.


Art.3 Caratteristiche dell’Associazione e durata

1. L’Associazione è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro; è amministrativamente indipendente; è diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei soci.

2. Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall’Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

3. Non viene fissato un termine di durata dell’Associazione e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera straordinaria degli associati.


Art.4 Associati

1. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro, senza limiti di età, che ne condividono le finalità e i principi, ne accettano lo statuto e versano le quote associative previste.

2. L’aspirante socio dopo aver preso visione integrale dello statuto, richiede l’iscrizione all’Associazione compilando un apposito modulo; la domanda del minorenne deve essere firmata anche da chi esercita la patria potestà. L’accettazione è tacita e non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

3. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

4. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale decisa dall’assemblea e all’osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni.

5. I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati dall’Associazione per i seguenti motivi:

-        qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

-        qualora si rendano morosi per due anni consecutivi nel pagamento della quota;

-        qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

6. Il socio che tenga comportamenti irriguardosi o maleducati o che commetta azioni di disturbo delle attività, sarà richiamato verbalmente dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo. Qualora egli perseveri nel suo atteggiamento il Presidente o un Consigliere potranno disporne immediatamente la sospensione e l’allontanamento dal luogo ove viene svolta l’attività dell’Associazione.

7. Le quote sociali sono intrasmissibili e il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto. La quota non è rivalutabile.

8. Sono espressamente esclusi i rapporti associativi temporanei.

 

Art.5 Organi dell’Associazione

1. Gli Organi dell’Associazione sono:

-        l’Assemblea

-        Il Consiglio Direttivo

-        Il Presidente

-        Il Collegio dei Revisori, se nominato dall’assemblea o previsto per legge;

-        Collegio dei Probiviri, se nominato dall’assemblea o previsto per legge.

 

Art.6 L’Assemblea degli associati

1. L’assemblea è costituita da tutti i soci. Ogni socio, in regola con i versamenti, ha diritto ad un voto, e può rappresentare, per delega, un solo altro socio.

2. L’assemblea dei soci:

-        approva annualmente il bilancio consuntivo ovvero il rendiconto economico-patrimoniale;

-        approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività ed investimenti ed eventuali interventi straordinari;

-        decide l’importo della quota sociale annuale;

-        elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni due anni;

-        apporta modifiche allo statuto;

-        delibera lo scioglimento dell’associazione.

3. L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6. L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio ovvero del rendiconto economico–finanziario, per la relazione sull’attività svolta e, quando ne ricorra la scadenza, per l’elezione del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno un terzo (1/3) degli associati. In quest’ultimo caso l’assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui il Consiglio Direttivo riceve la richiesta di convocazione.

7. L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via straordinaria per le deliberazioni inerenti le modifiche dello statuto, per le deliberazioni relative al mancato rinnovo dell’affiliazione agli enti di promozione sportiva o alle federazioni sportive nazionali di affiliazione, per lo scioglimento dell’Associazione sportiva dilettantistica e per la devoluzione del patrimonio.

8. La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere comunicata ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza mediante affissione dell’avviso nella sede dell’associazione o in altro luogo in cui viene svolta l’attività purché idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati oppure mediante comunicazione agli associati tramite e-mail, lettera, sms, fax specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.

9. Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari sia ordinarie che straordinarie è previsto che queste possano essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tal caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificatamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l’elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l’assunzione delle delibere ordinarie o straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

10. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali a cura del Segretario.

11. Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.

12. L’assemblea per il rinnovo degli organi dell’Associazione stabilisce il numero dei membri del Consiglio direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri e delibera sulle modalità delle elezioni.

13. Qualora l’assemblea non abbia nominato il Presidente, la prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza dal secondo e così via. Fino alla distribuzione delle cariche, resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l’ordinaria amministrazione.

14. E’ espressamente prevista la libera eleggibilità alle cariche elettive ed il principio del voto singolo.

15 Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali del circolo per almeno dieci giorni successivi alla data dell’assemblea.

 

Art.7 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

-        Il Presidente, se non è stato eletto dall’assemblea;

-        Il Vice Presidente;

-        Il Segretario

-        Il tesoriere.

2. Il Consiglio Direttivo, inoltre, determina i poteri dei consiglieri in ordine alle attività svolte dal Consiglio per il conseguimento dei fini dell’associazione.

3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque ed un massimo di sette componenti, dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Ove venisse a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio, gli subentrerà il primo dei non eletti.

4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritenga necessario.

7. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.

8. Il Consiglio Direttivo:

-        formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all’assemblea;

-        redige annualmente il bilancio o rendiconto economico – finanziario dell’associazione da proporre all’assemblea;

-        attua le deliberazioni dell’assemblea;

-        determina l’ammontare della quota associativa annuale;

-        propone all’assemblea l’eventuale regolamento di attuazione dello statuto;

-        decide le forme e le modalità di partecipazione alle attività organizzate nella zona.

9. Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.

10. L’attività di consigliere è svolta a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese documentati inerenti il mandato.

 

Art.8 Il Presidente

1. Il Presidente:

-        rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni;

-        convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

-        cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;

-        stipula gli atti inerenti l’attività dell’Associazione.

2. Il Vice Presidente, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

 

Art.9 Il Segretario

1. Il segretario, nominato dal Consiglio tra i sui componenti, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede inoltre a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il tesoriere al pagamento.

 

Art.10 Il tesoriere

1. Il tesoriere, nominato dal Consiglio tra i sui componenti, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio ovvero il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al tesoriere spetta anche la funzione di periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

2. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla medesima persona.

 

Art. 11 Collegio dei Revisori

1. l Collegio dei Revisori si compone di tre soci effettivi ed elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. Il collegio dei revisori, se nominato, dura in carica due anni. Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sull’osservanza dello statuto, delle delibere del Consiglio Direttivo e controlla la regolare tenuta delle scritture contabili.

2. L’elezione del Collegio dei Revisori, se non prevista dalla legge, verrà, di volta in volta, demandata all’assemblea ad ogni rinnovo degli organi dell’Associazione.  

Art. 12 Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di due soci effettivi. Delibera collegialmente ed all'unanimità su questioni disciplinari e controversie tra i soci. Il collegio dei Probiviri dura in carica due anni.

2. L’elezione del Collegio dei Probiviri, se non prevista dalla legge, verrà, di volta in volta, demandata all’assemblea ad ogni rinnovo degli organi dell’Associazione.

 

Art.13 Dimissioni volontarie

1. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Le dimissioni dei soci hanno efficacia dal primo giorno dell’anno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo le ha ricevute.

2. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo spetta al Presidente dell’Associazione dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

 

Art.14 Patrimonio

1. Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da:

-        quote associative;

-        contributi e liberalità di privati o enti pubblici;

-        eventuali entrate di carattere commerciale;

-        eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

2. In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

 

Art.15 Esercizi sociali e bilancio

1. Gli esercizi sociali vanno dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincidono con l’anno solare.

2. Entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto economico–finanziario che deve essere presentato all’approvazione dell’assemblea entro il trenta giugno.

3. Il bilancio o rendiconto economico–finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Il bilancio o rendiconto economico-finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli associati che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

4. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. Gli eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale dovranno essere utilizzati esclusivamente per il raggiungimento dei fini istituzionali.

 

Art.16 Modifiche statutarie

1. Il presente statuto può essere modificato con decisione dell’assemblea straordinaria.

2. Per le variazioni imposte dalle leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo.

 

Art.17 Scioglimento dell’Associazione

1. Lo scioglimento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, e nominerà anche i liquidatori.

2. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’art. 90 L. 289/2002 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art.18 Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando al codice civile e alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di promozione sociale e di enti non commerciali e associazioni senza finalità di lucro.